Nuova normativa della Comunita’ Europea per le etichette degli alimenti
Dal 22 novembre ’11 entra in vigore una normativa della Comunita’ Europea, che va a regolamentare le etichette dei prodotti alimentari, che comporta’ parecchie novita’, rispetto alla precedente direttiva che risaliva addirittura al 1979.
La normativa pero’ diverra’ obbligatoria solo dal 13 dicembre 2014, ad eccezzione delle parti relative all’ indicazione del luogo di origine o di provenienza dell’ alimento, che invece lo diventeranno dal 13 dicembre 2016, ed delle specifiche nel merito alle carni macinate che invece entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
I tempi cosi’ ampi per l’ applicazione delle nuove normative, non faranno per cui percepire al consumatore nessun cambiamento per il momento; le tempistiche sono cosi’ dilazionate per pemettere alle aziende di smaltire le scorte delle etichette e di adeguarsi alle nuove indicazioni varate dalla Comunita’ Europea.
La nuova etichetta rispondente alle nuove indicazioni comunitarie, permettera’ una piu’ semplice identificazione dei componenti, come ad esempio: zuccheri, carboidrati, grassi, sali, ma soprattutto una immediata e certa identificazione del luogo di provenienza ed origine, aspetto per i prodotti italiani di assoluta importanza, per non incorrere come spesso capita con i nostri prodotti tipici di portare nelle tavole alimenti contraffati oppure non realmente locali, ma di salvaguardare l’ integerrimo made in italy. Questo portera’ piu’ tutela dunque ai consumatori come fruitori finali dei beni di consumo alimentare, ma anche agli stessi produttori, pensiamo agli agricoltori che potranno venire meno alla concorrenza poco trasparente di altri paesi.
La normativa che regolamenta l’ etichettatura degli alimenti e’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea per l’ appunto in data odierna (22/11/11), e puo’ esser accolta come la fine delle indicazioni poco chiare nei prodotti di consumo, una sorta di carta d’ identita’ che accompagnera’ il cibo e ne permettera’ la corretta analisi, anche se come specificato in precedenza, non saranno visibili nella pratica prima del dicembre ’14.
Piu’ nello specifico, i punti che saranno resi obbligatori e che dovranno comparire a corredo dell’ alimento saranno:
- i valori nutrizionali:per cui il valore energetico, contenuto di zuccheri, sali, grassi ecc.
- le dimensioni dei caratteri nelle etichette: da 0,9 mm a 1,2 mm a seconda delle dimensioni delle stesse
- la data di scadenza diventa obbligatoria sia nell’ involucro esterno che in quello interno del packaging del prodotto.
Questi aspetti, che andremo di seguito a sviluppare piu’ nel dettaglio, permetteranno, di salvaguardare piu’ di quanto accada ora, prodotti tipici e caratteristici del territorio, come nel nostro caso la mozzarella di bufala campana dop, che troppo spesso viene contraffatta, e surrogati che poco ne hanno a che vedere sono commercializzati impropriamente come tale.
I punti salienti che dovranno comparire nelle nuove etichette regolamentate dall’ Unione Europea possono essere schematizzati nei seguenti paragrafi:
- Provenienza: entro due anni dalla data di emissione della normativa in oggetto, sara’ obbligatorio indicare anche nelle carni fresche, non di origine bovina (in quest’ ultima lo e’ gia’ da prima di ora), la zona di provenienza ed origine del prodotto.
- Allergeni: diventera’ obbligatorio indicare nell’ etichetta la presenza nel prodotto alimentare di sistanze che potrebbero provocare reazione allergiche ad individui sensibili.
- Congelamento: nel caso un prodotto prima surgelato e in seconda istanza scongelato, dovra’ riportare tale dicitura in modo esplicito e visibile al consumatore.
- Acqua: nel caso in cui la percentuale di acqua dovesse superare il 5% del contenuto del composto, dovra’ esser evidenziato in etichetta.
- Caffeina: in questo caso oltre all’ esplicita indicazione della sua presenza, che e’ comunque gia’ stata resa obbligatoria dal 2003, andrà implementata quella relativa alla dannosità per donne in gravidanza e bambini.
- Oli e grassi vegetali: devono contenere la specifica indicazione che ne caratterizzi la tipologia (es: soia, girasole, ecc.)
- Salumi: devono aver indicato se l’ involucro non e’ commestibile
- Divieto di indicazioni fuorvianti: questo aspetto interessa particolarmente cibi contraffattibili come appunto la mozzarella di bufala campana e prodotti affini, che non potranno piu’ esser confusi con imitazioni dalle indicazioni poco chiare.
Il decreto a cui si fa riferimento nell’ articolo e’ il seguente: “Coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005”.
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